No alla cassa integrazione straordinaria per i lavoratori della Softlab Tech di Maddaloni. La sesta sezione del Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso presentato da Softlab Tech Srl contro il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ritenendo legittimo il decreto ministeriale del 14 marzo 2025 con il quale era stata disposta la decadenza e l’annullamento delle autorizzazioni alla proroga della Cigs concesse per i lavoratori dello stabilimento maddalonese per l’intero 2024. La sentenza, la numero 5503, pubblicata ieri, mette così un punto importante sul contenzioso amministrativo nato attorno alla gestione della cassa integrazione e agli impegni che l’azienda avrebbe dovuto rispettare nell’ambito del programma di risanamento.
Nel ricorso, la società aveva contestato il provvedimento del Ministero sostenendo, tra le altre cose, una carenza di motivazione e di istruttoria, la mancata considerazione delle osservazioni presentate dall’azienda durante il procedimento e una valutazione ritenuta non corretta della situazione di crisi finanziaria.
Softlab aveva inoltre sostenuto che le difficoltà economiche avessero rappresentato una causa non imputabile all’impresa per il mancato completamento del piano di risanamento. Tra le contestazioni sollevate dalla società anche presunti vizi procedurali e la violazione dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento.
I giudici amministrativi hanno però ritenuto infondate le doglianze presentate dalla società, dando particolare rilievo agli accertamenti effettuati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Dalle verifiche sarebbe infatti emerso un sostanziale mancato rispetto degli impegni che avevano costituito il presupposto per la concessione della Cigs. Nel corso del 2024, secondo quanto ricostruito dagli ispettori e richiamato nella sentenza, non sarebbero stati realizzati gli investimenti previsti né i programmi di formazione destinati al personale.
Gli interventi effettivamente realizzati sarebbero invece rimasti limitati a tagli di spesa e contenimento del costo del lavoro, senza che emergesse una concreta ripresa dell’attività aziendale
Tar: la crisi finanziaria non giustifica il mancato rispetto del piano
Uno dei passaggi centrali della sentenza riguarda proprio la natura della cassa integrazione straordinaria. Secondo il Tar, il ricorso alla Cigs rappresenta una deroga al normale regime del rapporto di lavoro e comporta il trasferimento dei relativi costi sulla collettività. Per questo motivo, spiegano i giudici, è necessario che vengano rispettati rigorosamente gli impegni contenuti nel programma aziendale sulla base del quale il trattamento è stato autorizzato.
Non è stata quindi accolta la tesi secondo cui la grave situazione di illiquidità finanziaria avrebbe impedito all’azienda di portare avanti le misure previste.
Per il Tar, infatti, la crisi finanziaria invocata da Softlab non può essere considerata una causa di forza maggiore né un evento imprevedibile tale da giustificare la mancata attuazione degli interventi di rilancio previsti.
Respinte anche le contestazioni relative al procedimento amministrativo. I giudici hanno rilevato che la società avrebbe avuto la possibilità di partecipare al procedimento e di presentare le proprie osservazioni. Inoltre, trattandosi di una decadenza conseguente all’accertamento dell’inadempimento degli obblighi assunti, i vizi procedurali indicati dalla ricorrente sono stati ritenuti irrilevanti o inammissibili.
La decisione del Tar rappresenta quindi una nuova conferma della posizione assunta dal Ministero del Lavoro: il mancato rispetto degli impegni alla base della Cigs ha giustificato la decadenza dalle autorizzazioni alla proroga del trattamento.
La vicenda Softlab continua così ad avere importanti ripercussioni sul territorio di Maddaloni, dove da tempo la situazione dello stabilimento e il futuro dei lavoratori rappresentano uno dei dossier più delicati sul fronte occupazionale.
