Il Tar della Campania, Ottava sezione ha accolto il ricorso presentato da Gaetano Maria Munno, Martina Munno, Adolfo Munno, Angelina Lombardi e Nicolina Munno, intervenendo sulla vicenda dei terreni sui quali sorgono lo Stadio Piccirillo e i campi da tennis.Al centro della controversia c’è l’occupazione di un terreno di proprietà dei ricorrenti, originariamente esteso per oltre 3.200 metri quadrati e destinato dal Comune a impianti sportivi. Una parte del compendio era stata successivamente regolarizzata in favore della Provincia, mentre per i restanti 2.532 metri quadrati la procedura avviata dall’amministrazione non si sarebbe conclusa con un tempestivo decreto di esproprio.Secondo quanto ricostruito nel ricorso, l’occupazione d’urgenza risale al 1980. I proprietari hanno quindi contestato la permanenza dell’occupazione senza un titolo e il mancato riconoscimento di un’indennità, notificando al Comune una formale diffida.
La richiesta era duplice: la restituzione del terreno, previo ripristino dello stato dei luoghi, oppure l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante.
Di fronte al mancato riscontro dell’amministrazione, i proprietari si sono rivolti al Tar Campania chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio del Comune.
I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso, richiamando anche i principi affermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. La scelta tra la restituzione dell’area e l’eventuale acquisizione del bene rientra infatti nella competenza dell’amministrazione, alla quale spetta valutare l’interesse pubblico e adottare il provvedimento conseguente.
Il Tar ha quindi ribadito che il giudice non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nella scelta, né imporre direttamente l’adozione dell’atto di acquisizione.
Il Comune dovrà ora scegliere
La sentenza impone però all’amministrazione comunale di uscire dalla situazione di inerzia. Il Comune dovrà decidere se restituire il bene ai proprietari, procedendo anche al risarcimento dei danni, oppure procedere con l’acquisizione sanante, riconoscendo ai titolari il valore venale del fondo e gli ulteriori indennizzi previsti per i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali.
Quanto alle richieste risarcitorie avanzate dai proprietari, il Tar ha precisato che la loro valutazione nel merito potrà avvenire dopo la definizione e la stabilizzazione del regime proprietario dell’area.
Il Comune di Santa Maria Capua Vetere dovrà quindi riscontrare espressamente la diffida entro 90 giorni.
La sentenza prevede già anche cosa accadrà in caso di ulteriore inerzia. Qualora l’amministrazione non dovesse adempiere nei termini stabiliti, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, è stato nominato commissario ad acta e sarà chiamato a esercitare i poteri sostitutivi per i successivi 90 giorni.
La pronuncia del Tar riporta così al centro dell’attenzione una vicenda che riguarda un’area destinata da decenni a impianti sportivi e sulla quale ora il Comune dovrà assumere una decisione formale.
